Cass. civile, sez. III del 1999 numero 12834 (19/11/1999)


La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all' atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non è necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell' ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato - elemento essenziale per la configurabilità dell' illecito amministrativo, previsto dall' art. 34 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e dall' art. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988 n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico è necessaria l' autorizzazione amministrativa prescritta dall' art. 3 legge 25 ottobre 1991 n. 287 - se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l' identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.

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