Cass. civile, sez. III del 1999 numero 12621 (15/11/1999)


La necessità del consenso del paziente alle cure sanitarie viene meno sia in presenza di uno stato di necessità effettivo, sia in presenza di uno stato di necessità presunto o putativo, il quale ricorre allorché il medico, senza colpa, abbia ritenuto in base a circostanze scusabili l'esistenza d'un pericolo di danno grave alla salute del paziente.Deve ritenersi esente da responsabilità, perché privo di colpa, il comportamento del sanitario che abbia agito in base ad un ragionevole convincimento - sebbene poi rivelatosi fallace - e che, ritenendo erroneamente ricorrenti i presupposti dello stato di necessità e di urgenza, abbia omesso di chiedere il consenso del paziente (nella fattispecie, sotto anestesia) al trattamento medico - chirurgico.

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