Cass. civile, sez. III del 1998 numero 9889 (02/10/1998)


L'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali disposta dall'art. 1363 cod. civ. non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate come strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto le clausole contrattuali valgono, nell'indagine ermeneutica, per il loro rilievo di mero fatto significante un dato contenuto negoziale e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare. Pertanto una clausola contrattuale anche non valida e perciò inidonea a produrre effetti giuridici negoziali può e deve essere utilizzata a norma dell'art. 1363 cod. civ. per la ricostruzione dell'esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità. Cass. Civile Sezione Lavoro 3 novembre 1988 n.5944Il canone ermeneutico dell' interpretazione complessiva delle clausole ( art. 1363 cod. civ.) - che è funzionale alla ricerca della comune intenzione della volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, secondo la regola fondamentale dettata dall' art. 1362, primo comma, cod. civ. - va applicato con particolare rigore allorché si tratti d' interpretare la disposizione di un contratto collettivo e la relativa dichiarazione verbale. (Nella specie, concernente l' accordo collettivo del 1981 fra la F.I.D.I.A. e l' A.N.I.A., con il quale era stata prevista in favore dei dirigenti delle imprese assicuratrici un' assistenza sanitaria, suppletiva di quella nazionale, da realizzarsi attraverso polizze a carico delle stesse imprese -, la S.C. ha cassato l' impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che l' art. 12 dell' accordo e la relativa dichiarazione a verbale configurassero due distinti precetti negoziali: l' uno attributivo agli organi deliberanti dell' I.N.A. del potere di approvazione dell' accordo; l' altro attributivo allo stesso ente dell' ulteriore potere, esercitabile solo dopo il positivo esercizio del primo, di invalidare l' accordo - divenuto efficace a seguito dell' approvazione predetta - in esito a verifica della sua eventuale incompatibilità con la normativa vigente).

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