Cass. civile, sez. III del 1998 numero 9588 (25/09/1998)


Colui al quale, in conseguenza della illecita condotta dalla p.a., sia temporaneamente impedito di erigere una costruzione, ha diritto al risarcimento del danno consistente nei maggiori costi che dovrà sostenere, anche soltanto a causa del deprezzamento del denaro. Tuttavia, in quest'ultimo caso, sarà compito del giudice accertare - anche in base a nozioni di comune esperienza, ex art. 115 c.p.c. - se, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato avrebbe potuto evitare tale danno attraverso un ordinario impiego del denaro.La commissione edilizia prevista dall'art. 33 l. 17 agosto 1942 n. 1150, pur essendo organo del Comune, aveva poteri soltanto consultivi: pertanto, nel caso di illegittima revoca di una concessione edilizia, formalmente decisa dalla commissione edilizia alla quale abbia partecipato il sindaco, è quest'ultimo e non la commissione che - ricorrendo i presupposti soggettivi dell'illecito, cioè il dolo o la colpa - deve rispondere del danno causato al titolare della licenza ingiustamente revocata.Colui al quale, in conseguenza dell'illecita condotta dalla p.a., sia temporaneamente impedito di erigere una costruzione, ha diritto al risarcimento del danno consistente nei maggiori costi che dovrà sostenere, anche soltanto a causa del deprezzamento del denaro; tuttavia, in quest'ultimo caso, sarà compito del giudice accertare - anche in base a nozioni di comune esperienza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - se, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato avrebbe potuto evitare tale danno attraverso un ordinario impiego del denaro.

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