Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8722 (02/09/1998)


Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell'art. 2035 codice civile. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l'azione di indebito arricchimento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1998 numero 8722 (02/09/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti