Cass. civile, sez. III del 1998 numero 6680 (09/07/1998)


Le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della novazione. La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula, infatti, il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1231. Essa, inoltre, deve essere connotata non solo dall'"aliquid novi", ma anche dagli elementi dell'"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e della causa "novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo) e l'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato.

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