Cass. civile, sez. III del 1998 numero 6420 (01/07/1998)


Quando un minore non svolgente attività lavorativa abbia subito (in conseguenza di un sinistro stradale) lesioni personali con postumi incidenti sulla capacità lavorativa, il relativo danno da lucro cessante può essere liquidato - in via equitativa - ponendo a base del calcolo il reddito che il minore avrebbe presuntivamente guadagnato, ove non fosse rimasto vittima dell' infortunio, e tale reddito può essere presunto dal giudice in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dal minore. Ove il giudice ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, resta esclusa l' applicabilità dell' art. 4 comma terzo legge 26 febbraio 1977 n. 39, e quindi la necessità di porre a base del calcolo liquidatorio il triplo della pensione sociale.

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