Cass. civile, sez. III del 1998 numero 6337 (26/06/1998)


Se la causa di invalidità del negozio deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, tali - cioè - da dover essere note per presunzione assoluta alla generalità dei cittadini e - comunque - tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto o dovuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell' altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l' esistenza delle norme stesse. Cass. civile, sez. II, 26-10-1994, n. 8778 La responsabilità precontrattuale si configura quando la parte che conosca o dovrebbe conoscere l' esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne dia notizia all' altra parte, la quale venga a risentire un danno per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.(Fattispecie concernente la vendita da parte di un Comune di un terreno demaniale a favore di un privato).

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