Cass. civile, sez. III del 1998 numero 5086 (21/05/1998)


Il cosiddetto contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nella quali un soggetto, detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l' uso della propria immagine e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo. Tale contratto non ha ad oggetto lo svolgimento di un attività in comune e, dunque, non assume le caratteristiche di un contratto associativo, ma ha ad oggetto lo scambio di prestazioni. Rispetto alla sponsorizzazione, l' accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l' attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand' anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l' attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il contratto concluso da un' associazione "pro loco" in occasione di una manifestazione sportiva era riferibile al quadro generale della sponsorizzazione, potendosi ravvisare il rapporto di corrispettività, avuto riguardo alla circostanza che fine di tali associazioni è la promozione del turismo e che la manifestazione è idonea a determinare un più ampio movimento turistico).

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