Cass. civile, sez. III del 1998 numero 2750 (13/03/1998)


In tema di responsabilità extracontrattuale del medico dipendente da ente ospedaliero per i danni subiti da un neonato a seguito di difettosa assistenza al parto, l'addebito al sanitario di grave imprudenza ben può essere correlato alla mancata predisposizione da parte sua, quando egli sia chiamato ad eseguire un intervento non privo di rischi, benché non implicante particolari difficoltà, delle misure idonee a superare le eventuali carenze organizzative, senza che inoltre l'addebitabilità dell'errore professionale produttivo del danno ad una delle persone che lo coadiuvano valga ad escludere la sua colpa, se egli non abbia predisposto e coordinato i compiti altrui in modo da evitare l'errore e non si sia posto nelle condizioni di poterli tempestivamente superare (Nella specie i giudici di merito - con valutazione ritenuta corretta dalla S.C. - avevano addebitato ad un ginecologo, impegnato nell'assistenza ad un parto cosiddetto "pilotato", ossia indotto mediante somministrazione di farmaci stimolatori della contrattilità uterina, in una struttura ospedaliera priva di apparato di monitoraggio automatico, la mancata predisposizione di una frequente ed efficace auscultazione del battito fetale, la quale avrebbe evitato le conseguenze negative del mancato rilievo da parte dell'ostetrica dello stato di sofferenza del nascituro).

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