Cass. civile, sez. III del 1998 numero 136 (09/01/1998)


La legittima costituzione di un rapporto pertinenziale tra cose presuppone l'esistenza (oltre che di un unico proprietario) di un elemento oggettivo - consistente nella obbiettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale - e di un elemento soggettivo - consistente nella effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della "res" al servizio o all'ornamento del bene principale da parte di chi abbia il potere di disporre di entrambi -. Pertanto, se il creditore anticretico non può determinare l'insorgenza di alcun vincolo pertinenziale tra beni, ben può il proprietario dei medesimi dimostrare, in modo implicito, ma inequivoco, la propria volontà di far cessare il detto nesso tra la cosa accessoria e quella principale mediante l'attribuzione, a due soggetti diversi, di un diritto personale su ciascuna di esse, in virtù di separati contratti di anticresi. (Nella specie, il conduttore di un appartamento e di una autorimessa, originariamente costituente pertinenza del primo, aveva visto subentrare all'originario - ed unico - proprietario due diversi creditori di quest'ultimo, cui i beni erano stati ceduti in godimento in forza di separati contratti di anticresi. Con detti creditori anticretici egli aveva stipulato due distinti contratti di locazione e, successivamente, aveva instaurato, dinanzi al Pretore, un giudizio per la determinazione del canone ex art. 13 legge 392 del 1978, assumendo che, atteso il vincolo pertinenziale esistente tra i due beni, la regolamentazione pattizia andava dichiarata nulla perché volta ad eludere la disciplina sull'equo canone. La S.C., nel confermare la sentenza di rigetto della domanda pronunciata dal tribunale in grado di appello, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

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