Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12784 (22/12/1998)


La cessazione della curatela dell' eredità giacente, a seguito di accettazione dell'eredità da parte del chiamato, in un giudizio nel quale la curatela stessa sia parte costituita determina l'interruzione del processo, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti. Nel caso in cui, peraltro, la cessazione dal detto "munus publicum" venga dichiarata nel corso della stessa udienza in cui l'erede si costituisce per proseguire, a norma dell'art. 302 del codice di rito, il processo (nella specie, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) già instaurato dalla curatela (nella specie, dinanzi al pretore, e già riassunto, dalla stessa curatela, prima dell'accettazione dell'erede, dinanzi al tribunale, ex art. 50 cod. proc. civ.) prosegue "ipso facto" in capo all'erede, a tanto legittimato dal disposto dell'art. 110 cod. proc. civ., senza alcuna effettiva interruzione del processo. Il curatore dell'eredità giacente iscritto all'albo dei procuratori ed avvocati istituito presso il foro del giudice adito ha facoltà di costituirsi personalmente, quale difensore della curatela (facendo così coincidere in sé le posizioni di parte e di difensore), giusta disposto dell'art. 86 cod. proc. civ., a prescindere dalla funzione esercitata dal giudice adito, poiché la norma in parola non opera alcuna distinzione tra pretore e tribunale, onde la difesa personale della parte può avvenire, del tutto indifferentemente, dinanzi all'uno od all'altro organo giudiziario atteso che, in ambedue i casi, è richiesta la sola qualità di "procuratore legalmente esercente" (art. 82, terzo comma cod. proc. civ.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1998 numero 12784 (22/12/1998)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti