Cass. civile, sez. III del 1997 numero 9874 (10/10/1997)


Il creditore ha il dovere, ai sensi dell' art. 1227 comma secondo cod. civ., di attivarsi per evitare danni ascrivibili alla condotta di terzi. Tale dovere tuttavia, essendo contenuto nei limiti dell' ordinaria diligenza, non comporta per il creditore l' onere di adottare condotte gravose od eccezionali, oppure tali da esporlo a notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, è stata esclusa la corresponsabilità del locatore che, sprigionatosi un incendio nell' immobile, si era astenuto dal partecipare alle operazioni di spegnimento, limitandosi a chiamare i vigili del fuoco).

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