Cass. civile, sez. III del 1997 numero 7061 (28/07/1997)


Al fine di accertare se una penale, pattuita per l' ipotesi di inadempimento (o ritardo) della controparte, abbia consistenza irrisoria, tanto da risolversi, in concreto, nella esclusione o limitazione della responsabilità per i danni da inadempimento, e nella conseguente violazione del divieto posto dall' art. 1229 cod. civ., l' intento elusivo non può essere desunto dal raffronto tra la misura della penale e la entità del danno poi, in concreto, verificatosi, ma (dovendosi ricostruire, "in parte qua", la volontà dei contraenti con riguardo al suo momento genetico) tra la misura della penale e l' entità presumibile dell' eventuale, futuro danno da risarcire, ricostruibile secondo una prognosi "ex post".

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