Cass. civile, sez. III del 1997 numero 5638 (24/06/1997)


Il principio secondo il quale il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (quantunque assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell' emittente, quali gli assegni circolari) è contenuto in una norma di chiaro carattere dispositivo (quella di cui all' art. 1277 COD.CIV.), cui è consentito derogare sia per effetto di un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario (ovvero di una pratica costante e preeesistente intercorrente tra le parti in tal senso), sia qualora la "datio pro solvendo" dell' assegno in luogo del contante risulti consentita da usi negoziali, sempre evocabili a dimostrazione di una volontà contrattuale derogatoria della disciplina legislativa

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