Cass. civile, sez. III del 1997 numero 364 (15/01/1997)


In tema di danni cagionati al paziente da prestazioni mediche nel campo chirurgico, il professionista risponde, anche per colpa lieve, quando provochi, per omissione di diligenza o inadeguata preparazione, un danno nell'esecuzione dell'intervento, mentre risponde solo se versa in colpa grave, ove il caso affidatogli sia di particolare complessità, cioè quando la perizia richiesta trascenda i limiti della preparazione e dell'abilità propria del professionista medio, tenuto conto della specializzazione del sanitario e delle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento stesso è stato effettuato (nella specie, pur riguardando l'intervento una frattura non composta con presenza di un terzo frammento dislocato e con atteggiamento dell'arto in extrarotazione, la corte ha escluso la particolare difficoltà della prestazione, eseguita da un medico specializzato, nell'ambito di un centro traumatologico).L'attività medica trova fondamento e giustificazione non tanto nel consenso dell'avente diritto (art. 51 c.p.), che incontrerebbe spesso l'ostacolo di cui all'art. 5 c.c., bensì in quanto essa stessa legittima, ai fini della tutela di un bene, costituzionalmente garantito, quale il bene della salute, cui il medico è abilitato dallo Stato. Nell'ambito degli interventi chirurgici, in particolare, il dovere di informazione concerne la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porre il paziente in condizioni di decidere sull'opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi. Spetta all'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita il modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Ne discende che l'incertezza degli esiti probatori in ordine all'esatto adempimento della prestazione professionale va posto a carico del prestatore d'opera o della struttura in cui lo stesso è inserito e comporta l'accoglimento della domanda risarcitoria, fondata sulla responsabilità contrattuale.Nell'ambito degli interventi chirurgici condotti in "equipe", il medico non può intervenire senza il consenso informato del paziente, e, se le singole fasi assumono un'autonomia gestionale e presentano varie soluzioni alternative, ognuna delle quali comporti rischi diversi, il suo dovere di informazione si estende anche alle singole fasi e ai rispettivi rischi.

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