Cass. civile, sez. III del 1997 numero 2766 (28/03/1997)


Con riguardo ad un incarico a promuovere la stipulazione di un contratto, le parti, avvalendosi dei poteri ad esse derivanti dall'autonomia contrattuale, possono derogare al principio fissato dall'art. 1755 cod. civ., stabilendo il diritto del mediatore al compenso anche in caso di revoca anticipata del mandato.

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