Cass. civile, sez. III del 1997 numero 11393 (17/11/1997)


La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 cod. civ., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se compiuti sono inefficaci per carenza di potere (fattispecie concernente la stipulazione da parte dei liquidatori di due contratti di locazione).

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