Cass. civile, sez. III del 1997 numero 11234 (13/11/1997)


Pur dovendo la natura pericolosa di una attività derivare da una specifica previsione legislativa, e pur non potendosi considerare pericolosa "ex se" l'attività di navigazione aerea, la applicazione della norma di cui all'art. 2050 c.c. è legittimamente esclusa, al riguardo, solo quando tale attività rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza di piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, tornando detta norma, per contro, a spiegare efficacia tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo.

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