Cass. civile, sez. III del 1996 numero 4994 (29/05/1996)


Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli art. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti, salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo. (Nella specie, in relazione a danni prodotti dallo scoppio di un tubo idrico nel punto precedente al rubinetto d'uscita dell'acqua, è stata ritenuta sussistere la concorrente responsabilità del proprietario e del locatore).

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