Cass. civile, sez. III del 1996 numero 3661 (18/04/1996)


La prelazione prevista dall' art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 in favore dell' affittuario coltivatore diretto del fondo posto in vendita ha lo scopo di favorire la continuazione dell' impresa agricola già stabilita nel fondo e presuppone quindi che l' affittuario non solo coltivi il fondo alla data in cui la prelazione viene esercitata ma intenda anche continuare tale attività; ne consegue la nullità dell' acquisto del fondo effettuato dall' affittuario che si è avvalso del suo diritto di prelazione per uno scopo diverso da quello della continuazione dell' impresa agricola, come nel caso in cui abbia acquistato il fondo solo per cederne il godimento ad un terzo che vi intenda esercitare una propria impresa agricola.

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