Cass. civile, sez. III del 1996 numero 251 (13/01/1996)


L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal creditore ai sensi dell'art. 2043 cod. ci. nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore per un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. ci. presuppone: 1) che l'atto di disposizione del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi del citato art. 2901 cod. ci.; 2) che dopo la sua stipulazione il terzo abbia compiuto atti elusivi in modo totale o parziale della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da una originaria posizione di illiceitá concorrente con quella del debitore "consilium fraudis" o da una autonoma posizione di illiceitá; 4) che sussiste in concreto un "eventus danni" causato dal fatto illecito del terzo.Il terzo acquirente di un bene del debitore, per un atto di disposizione patrimoniale assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., è responsabile direttamente nei confronti del creditore ex art. 2043 c.c. degli atti illeciti, posti in essere dopo l'acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile, in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria.Nel caso in cui lo scopo perseguibile con l'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. non sia più realizzabile per fatto illecito successivo del terzo acquirente del bene, il creditore potrà agire direttamente nei confronti del terzo per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., senza dover preventivamente esperire l'azione revocatoria, essendo rimesso al giudice di accertare che sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria e che il suo scopo non era più realizzabile per il fatto illecito del terzo, quali momenti genetici dell'obbligazione risarcitoria.

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