Cass. civile, sez. III del 1995 numero 8390 (01/08/1995)


La responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, previsto dall'art. 2048 secondo comma cod. civ., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed é quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell’insegnante é posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto.

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