Cass. civile, sez. III del 1995 numero 8341 (29/07/1995)


Qualora l' acquirente di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione si trovi in regime di comunione legale dei beni con il coniuge, il giudizio di riscatto iniziato dall' avente diritto alla prelazione ai sensi dell' art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 deve essere promosso nei confronti di entrambi, ancorché il coniuge sia rimasto estraneo al contratto stipulato dall' acquirente, posto che il coniuge, in forza dell' art. 177 cod. civ. ed in conformità della previsione contenuta nell' art. 1372 secondo comma cod. civ., assume "ope legis" la vesti di destinatario diretto dello stesso effetto traslativo verificatosi in favore del contraente, di modo che le situazioni giuridiche soggettive di entrambi i coniugi nell' ambito del rapporto giuridico originato dal contratto rivestono carattere di inscindibilità, essendo l' un coniuge divenuto, in forza dello stesso contratto, comproprietario del bene acquistato dall' altro.

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