Cass. civile, sez. III del 1995 numero 7870 (19/07/1995)


Allorquando un'impresa acquisti dei beni per concederli in locazione finanziaria (c.d. leasing) e contestualmente stipuli con il fornitore dei beni stessi un patto in base al quale quest' ultimo si impegna a riacquistarli in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del locatario, predeterminando il prezzo di riacquisto con riferimento al tempo in cui, verificatosi il detto inadempimento, l'impresa ottenga la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione, tale patto ha la causa propria di un contratto di vendita e non quella di un contratto di garanzia, con la conseguenza che, nella specie, é inapplicabile la norma di cui all'art. 1957 Codice civile.

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