Cass. civile, sez. III del 1995 numero 6075 (30/05/1995)


Nei casi in cui proviene dal "falsus procurator", la disdetta del contratto di locazione, quale atto unilaterale di natura negoziale, può essere ratificata dal soggetto interessato, ai sensi dell' art. 1399 cod. civ., applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell' art. 1324 cod. civ., anche agli atti unilaterali, con effetto retroattivo nei confronti del conduttore, il quale non è terzo estraneo al rapporto e non può, quindi, avvalersi della disposizione del secondo comma dell' art. 1399 cod. civ., che, facendo salvi i diritti dei tersi, si riferisce solo ai soggetti estranei al rapporto tra rappresentante rappresentato e controparte.

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