Cass. civile, sez. III del 1995 numero 3427 (24/03/1995)


Il notaio il quale, in una sede diversa da quella assegnatagli, apra non un mero recapito, ma un vero e proprio studio, per ricevere il pubblico e compiere atti del suo ministero, così contravvenendo al disposto dell'art. 26 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (e successive modificazioni), incorre nella più grave infrazione disciplinare contemplata dall'art. 147 della legge medesima, qualora il fatto, in relazione alle circostanze del caso concreto, si traduca in concorrenza illecita; tale illecita concorrenza, per l'art. 14 del R.D.L. del 14 luglio 1937 n. 1666, non consiste solo "nella riduzione degli onorari e diritti accessori" o nel servirsi "dell'opera di procacciatori di clienti" e "di richiami di pubblicità", ma anche nel ricorrere a "qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile", tale da rendere comunque possibile lo sviamento della clientela in danno dell'effettivo titolare.Sez. III, sent. n. 3427 del 24-03-1995, Mollo c. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (rv 491374).

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