Cass. civile, sez. III del 1995 numero 2719 (08/03/1995)


Nel contratto di comodato, caratterizzato dalla temporaneità d'uso, la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere "ad nutum" la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell'uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall'esame degli interessi ed alle utilità perseguiti dai contraenti ed assegnatari a finalità del negozio.Nel comodato di un immobile, stipulato senza la espressa fissazione di un termine, questo, mentre non è desumibile dalla generica destinazione che l'immobile può avere per sua propria natura, trattandosi di destinazione ad uso generico ed indeterminato, può esser desunto dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuato attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l'obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell'utilità ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell'art. 1804 cod. civ.(Nella specie, applicando tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di accertare se un 'implicita determinazione di durata fosse desumibile dalla clausola con la quale, in un comodato all'ENEL del vano di un fabbricato perché fosse utilizzato quale cabina elettrica, era stato previsto che la concessione in uso del vano sarebbe durata fin quando l'ENEL avesse tenuto in servizio la cabina per la distribuzione di energia sia agli abitanti del fabbricato che a quelli dei fabbricati vicini).

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