Cass. civile, sez. III del 1995 numero 13114 (27/12/1995)


L'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, trova applicazione anche nei confronti della p.a., con riguardo ai beni demaniali, qualora, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.Il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, deve rivestire i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità dell'evento (nella fattispecie, si è escluso che potesse rivestire tali caratteri una pioggia torrenziale che, sebbene eccezionale, non poteva considerarsi nè imprevedibile nel verificarsi, nè inevitabile nelle conseguenze, anche alla luce della comparazione tra l'evento di cui si discute e la frequenza di precipitazioni nella zona risultante dall'esame dei valori pluviometrici).

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