Cass. civile, sez. III del 1995 numero 12390 (29/11/1995)


Il danno biologico e quello patrimoniale futuro, consistente nella riduzione della capacità di produrre reddito, pertengono a due distinte sfere di tutela risarcitoria, con la conseguenza che il giudice del merito ben può ricorrere, nella liquidazione di ciascuno di essi, a criteri differenti, purché sorretti da adeguata motivazione.

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