Cass. civile, sez. III del 1995 numero 11139 (26/10/1995)


Perché possa essere considerata obbligatoria la procedura di rendiconto di cui agli artt. 263 e segg. cod. civ., non è sufficiente che, in relazione ad uno specifico rapporto, sia previsto l'obbligo del rendiconto a carico di uno o più soggetti, occorrendo, invece, che siano previste determinate modalità di rendiconto che non consentano il ricorso alternativo ai comuni mezzi istruttori. Pertanto, nell'ipotesi di mandato oneroso relativamente al quale l'art. 1713 cod. civ. prevede solo l'obbligo di rendiconto e non anche la necessità di presentazione del conto con particolari modalità - è possibile che la presentazione, da parte del mandatario, del rendiconto al mandante avvenga al di fuori della procedura prevista dagli artt. 263 e segg. cod. civ..

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