Cass. civile, sez. III del 1994 numero 9690 (16/11/1994)


L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius" che propongano azioni di accertamento o di condanna - non può - una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, terzo comma, cod, civ. - dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e segg. cod. civ..

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