Cass. civile, sez. III del 1994 numero 4044 (28/04/1994)


Il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l' estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell' art. 1724 cod. civ., comportando bensì, per l' incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 cod. civ.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, fino a quando l' incarico non gli sia revocato, il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti.

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