Cass. civile, sez. III del 1994 numero 1933 (25/02/1994)


Ai sensi dell' art. 1322, secondo comma, cod. civ., è ammissibile il contratto di garanzia autonoma ("performance bond") con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia a semplice richiesta del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla validità, all' efficacia e alle vicende del rapporto principale, salvo l' "exceptio doli".

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