Cass. civile, sez. III del 1994 numero 10604 (12/12/1994)


La disciplina della forma degli atti notarili dei quali siano parti persone affette da cecita` e` quella contenuta nel capitolo primo, titolo terzo, della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (la quale stabilisce, all' art. 47, che l' atto non puo` essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e di due testimoni ed, all' art. 48, che la facolta` di rinuncia all' assistenza dei testimoni, fatta eccezione per le donazioni ed i contratti di matrimonio, e` consentita solo con l' accordo delle parti che sappiano leggere e scrivere e con il consenso del notaio), integrata con le disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1975 n. 18 (i quali stabiliscono che il cieco puo` chiedere che persona di sua fiducia sia ammessa ad assistere o partecipi al compimento degli atti con i quali egli si assume obbligazioni e che quando il cieco non e` in grado di sottoscriverlo neppure mediante il segno di croce l' atto e` perfezionato con l' intervento e la sottoscrizione delle persone in precedenza indicate). Ne consegue che l' atto compiuto da persona cieca ed incapace di firmare, in presenza di testimoni imparziali, ma in assenza dell' assistente e del partecipante, e` nullo per inosservanza dei requisiti formali e sostanziali che la legge n. 18 del 1975 prevede a pena di invalidita` dell' atto.

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