Cass. civile, sez. III del 1993 numero 6381 (08/06/1993)


La convivenza "more uxorio" tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie, comodato) collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l' ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell' ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso, a norma delle disposizioni del codice civile (vedi artt. 1343, 1354), come il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico, bensì ha rilevanza nel vigente ordinamento per l' attribuzione di potestà genitoriali nell' ipotesi disciplinata dall' art. 317 bis cod. civ., come nella normativa della legge 27 luglio 1978 n. 392 in ordine alla successione nel contratto di locazione.

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