Cass. civile, sez. III del 1993 numero 3173 (17/03/1993)


La promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale, qual è quella che abbia per oggetto il versamento di una provvigione per attività di mediazione in relazione alla conclusione di un determinato affare, spiega gli effetti di cui all' art. 1988 cod. civ., in tema di ripartizione dell' onere della prova, solo se non vi sia contrasto sull' interpretazione del rapporto (o, se insorto, venga risolto secondo le comuni regole di ermeneutica negoziale), ed, inoltre, ove il rapporto stesso sia ancora "in fieri" al momento della formulazione, se il promissario fornisca la dimostrazione del suo perfezionamento; pertanto, se il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, spetta al promissario dare la prova dell' esecuzione, fornita la quale spetta al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, ai sensi dell' art. 2697 cod. civ.

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