Cass. civile, sez. III del 1993 numero 2032 (19/02/1993)


Il diritto della parte non inadempiente di trattenere la caparra (o di pretendere dall' altra parte il pagamento del doppio della caparra versata) presuppone solo l' accertamento dell' inadempimento definitivo della prestazione dell' altra parte e, per un verso, non può dipendere, quindi, dal mero ritardo, che non impedisce l' adempimento tardivo fino a quando persista l' interesse del creditore alla prestazione o il creditore non abbia chiesto la risoluzione del contratto (art. 1453 cod. civ.), e, per altro verso, è indipendente dai presupposti della risoluzione, che sono, invece, necessari, ai sensi dell' art. 185 comma terzo cod. civ., nel caso di domanda di pagamento degli ulteriori danni.

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