Cass. civile, sez. III del 1993 numero 11924 (02/12/1993)


La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ex art. 1992 cod.civ., perché non dotata dei requisiti di letteralità e di autonomia che connotano i predetti titoli. Essa valendo solo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 cod.civ., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione, con la conseguenza che la relativa efficacia probatoria resta neutralizzata dall'accertamento in concreto della nullità del rapporto fondamentale in base al quale è stato emesso.

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