Cass. civile, sez. III del 1993 numero 11054 (09/11/1993)


Dall'art. 29 legge 11 giugno 1971, n. 426, secondo cui il trasferimento della gestione della titolarità di un esercizio commerciale comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio, non può ricavarsi che l'autorizzazione amministrativa possa essere trasferita da un privato all'altro, ma solo un diritto del cessionario ad ottenere, da parte dell'autorità amministrativa, il rilascio di una licenza a lui intestata, nella ricorrenza dei presupposti di legge.

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