Cass. civile, sez. III del 1992 numero 6683 (02/06/1992)


La nomina del curatore dell'eredità accettata con beneficio di inventario, effettuata ai sensi dell'art. 509 cod. civ., priva gli eredi dell'amministrazione dei beni ma non della capacità a stare in giudizio quali soggetti subentrati, nel lato attivo e passivo, nei rapporti del "de cuius". Pertanto, il curatore nominato non subentra ai predetti eredi nei giudizi in corso e non ha potere di impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio a cui non abbia partecipato.

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