Cass. civile, sez. III del 1992 numero 11569 (23/10/1992)


Incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 138 della legge notarile, per violazione dell'art. 47 della stessa legge, il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento olografo senza la presenza dei testimoni, dovendosi ritenere che tale presenza sia sempre richiesta, senza possibilità di deroga, per la redazione del predetto atto notarile, dato che l'art. 60 della legge medesima, stabilendo che ai testamenti si applicano le disposizioni del capo I, del titolo III, della stessa legge (tra cui gli artt. 47 e 48), in quanto non incompatibili con le norme del codice civile e con la disposizione, quindi, dell'art. 620 cod. civ., che espressamente esige l'assistenza dei testimoni per la pubblicazione del testamento, mentre per un verso riafferma la portata del precedente articolo 47, a norma del quale gli atti notarili debbono essere redatti in presenza di due testimoni, per altro verso esclude, per la pubblicazione del testamento, l'applicazione dell'art. 48, che prevede la facoltà delle parti di rinunciare alla presenza dei testimoni..

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