Cass. civile, sez. III del 1991 numero 60 (07/01/1991)


Con riguardo a fatto illecito produttivo di lesioni personali, la responsabilità risarcitoria dell'autore si estende al pregiudizio subito dai familiari della vittima solo se lo stesso si ponga in rapporto di causalità con l'illecito, e, quindi, non ne rappresenti mera conseguenza mediata ed indiretta. Pertanto, in relazione al danno che un coniuge reclami sotto il profilo della cessazione anzitempo della propria attività lavorativa per potere offrire assistenza all'altro coniuge rimasto vittima di incidente stradale, l'affermazione della suddetta responsabilità postula che si dimostri la necessarietá e proporzionalità di quel comportamento, rispetto alle oggettive esigenze del coniuge infortunato.Sebbene possa ritenersi ormai acquisita la risarcibilità delle lesioni dei cosiddetti diritti riflessi, di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto altrui, non sono risarcibili le perdite patrimoniali subite dal marito che abbia scelto il pensionamento anticipato per poter assistere la moglie, vittima di un incidente stradale, poiché tale scelta non rientra nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto, secondo il principio della regolarità causale. Ai fini dell'operatività dei limiti dei massimali previsti dalla legge n. 990 del 1969, occorre aver riguardo, salva diretta clausola contrattuale, al soggetto che nell'incidente abbia subito danni alla propria persona ed alle conseguenze pregiudizievoli derivate, anche se siano propagate a carico di altri soggetti, sicché sarebbe erroneo moltiplicare il numero dei soggetti sinistrati in relazione al numero delle persone che dall'altrui danno abbiano risentito ripercussioni negative, come pure imputare le somme esuberanti il massimale, previsto per il danno ad un singolo sinistro, sul conto di un altro massimale.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1991 numero 60 (07/01/1991)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti