Cass. civile, sez. III del 1991 numero 5164 (09/05/1991)


La lettera raccomandata di disdetta del contratto di locazione, quale atto unilaterale recettizio, soggiace alla disciplina di cui all' art. 1335 cod. civ., per cui si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all' indirizzo del destinatario, spettando a quest' ultimo l' onere di provare di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia, e restando irrilevante, ai fini della prova della conoscenza, il disposto dell' art. 37 R.D. 18 aprile 1940 n. 689, che prevede la consegna personale della raccomandata al destinatario, in quanto l' osservanza di detta modalità, che riguarda lo svolgimento dell' attività amministrativa del portalettere, non può riflettersi, né sovrapporsi sul rapporto civilistico di cui al suddetto art. 1335 cod. civ. fra dichiarante e destinatario.

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