Cass. civile, sez. III del 1991 numero 12879 (29/11/1991)


La domanda giudiziale produce l' interruzione della prescrizione con effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio, tranne che nel caso in cui l' estinzione del giudizio stesso non abbia eliminato questo effetto, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 2945 cod. civ.; pertanto, in virtù dei principi generali sull' onere della prova, la parte che oppone siffatta interruzione con effetti permanenti della prescrizione ha solo l' onere di dimostrare l' esistenza del giudizio dal quale l' interruzione dipende, mentre grava sulla controparte l' onere di eccepire e dimostrare l' estinzione di quel giudizio che ha eliminato l' effetto sospensivo della domanda giudiziale.

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