Cass. civile, sez. III del 1990 numero 8376 (17/08/1990)


In tema di condominio negli edifici, oggetto di proprietà comune, ai sensi dell' art. 1117 cod. civ., è quella porzione di terreno su cui viene a poggiare l' intero stabile, cioè la parte infima di questo, esistente sotto il piano cantinato più basso, per cui i vani scantinati possono presumersi comuni non in quanto facenti parte del "suolo su cui sorge l' edificio" ma solo se ed in quanto risultino obiettivamente destinati all' uso ed al godimento comune. (Nell' affermare il suddetto principio la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto superata la presunzione di comunione nel caso di un locale seminterrato comunicante, attraverso una botola, unicamente con un negozio sito al piano terreno, sicché per la sua struttura non poteva considerarsi tra le parti dell' edificio necessarie all' uso comune ovvero tra le cose destinate ad un servizio o al godimento comune, bensì destinato ad uso esclusivo di quel negozio).

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