Cass. civile, sez. III del 1990 numero 4594 (22/05/1990)


Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 cod. civ. è l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che occorre che costoro abbiano garantito congiuntamente il medesimo debito ed il medesimo debitore, cioè un insieme di vincoli di fideiussione, relativi alla medesima obbligazione, tra loro collegati da un interesse comune ai cogaranti, che determina l'obbligazione confideiussoria e la divisione del debito tra i coobbligati. Affinché possa ritenersi che sussista tale interesse alla garanzia comune non è necessario che la garanzia sia contestuale ed assunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece, le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché sussista un interesse comune.In tema di confideiussione, e con riguardo al diritto del solvens di regresso verso gli altri fideiussori, la ripartizione del debito all'interno del gruppo va fatta applicando il criterio stabilito dall'art. 1298 cod. civ. per i rapporti interni tra condebitori solidali con la conseguenza che in mancanza di un criterio particolare di riparto interno (per il quale bisogna fare riferimento non al contratto con il quale ciascuno dei confideiussori ha prestato la garanzia al creditore, bensì alla ragione del collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, ossia all'interesse comune) si può fare applicazione della presunzione di uguaglianza delle quote.

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