Cass. civile, sez. III del 1989 numero 58 (11/01/1989)


L' inammissibilità di una fusione per incorporazione di una società irregolare o di fatto in una società regolare, discendente dall' ineseguibilità degli adempimenti prescritti dagli artt. 2502 e segg. cod. civ. con riguardo alla pubblicità della fusione stessa a tutela delle posizioni dei terzi, non osta a che una società regolare possa succedere nei rapporti già inerenti a una società irregolare, e quindi acquisire la legittimazione a stare in giudizio nelle controversie che li riguardino, per effetto di altre vicende negoziali idonee al conseguimento di un risultato analogo a detta fusione, come nel caso in cui, dopo lo scioglimento e la liquidazione della società irregolare, residui un' azienda in comunione degli "ex" soci, che poi venga conferita, con i relativi rapporti, nella società regolare.

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