Cass. civile, sez. III del 1989 numero 2944 (21/06/1989)
Qualora un veicolo venga affidato per riparazioni ad una officina, e poi provochi un incidente circolando per ragioni di collaudo con la guida di un dipendente di detta officina (senza la targa di prova e senza specifica copertura assicurativa per tale prova), il titolare dell'officina medesima, che debba rispondere del danno ai sensi dell'art. 2049 c.c., non è beneficiario dell'assicurazione stipulata dal proprietario del veicolo (la quale si estende solo al conducente che circoli "non prohibente domino"), e non si sottrae, quindi, all'azione di rivalsa dell'assicuratore che abbia risarcito il danneggiato.