Cass. civile, sez. III del 1989 numero 285 (20/01/1989)


Nella dazione di una somma di danaro da parte dell' uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l' adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), né dedotta in compensazione da parte del solvens.

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